§ 2.8.49 - L.R. 20 giugno 1979, n. 50.
Norme per la produzione del pane «carasau».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:20/06/1979
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.8.49 - L.R. 20 giugno 1979, n. 50. [1]

Norme per la produzione del pane «carasau».

 

Art. 1.

     Il disposto della l. 31 luglio 1956, n. 1002, si applica alla produzione del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto «carasau», confezionato con sfarinati di grano duro secondo l'art. 9, quarto comma, della l. 4 luglio 1967, n. 580, in forni aventi una superficie di cottura massima di mq. 1,50 fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti commi.

     L'autorizzazione della Camera di commercio, industria e artigianato ed agricoltura per i panifici di nuovo impianto unicamente adibiti alla produzione di pane «carasau», può essere concessa secondo la procedura prevista dalla l. 31 luglio 1956, n. 1002, prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione di pane normale, rapportate agli abitanti della località ove l'autorizzazione stessa è stata chiesta.

     I forni adibiti alla cottura del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto «carasau», sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla l. 31 luglio 1956, n. 1002.

     Nei confronti dei titolari di licenze, di cui alla presente legge, si applicano i benefici previsti dalla l.r. 21 luglio 1976, n. 40, nonché dalle leggi nazionali in favore degli artigiani.

 

     Art. 2.

     I benefici di cui all'articolo precedente si applicano anche ai panificatori di pane «carasau» che abbiano intrapreso l'attività o iniziato modifiche o ampliamenti alla data dell'entrata in vigore della l.r. 21 luglio 1976, n. 40, e abbiano presentato domanda.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 21 marzo 2016, n. 4.