§ 2.8.20 - L.R. 7 novembre 1959, n. 18.
Contributi a favore dell'artigianato e modifiche alla L.R. 15 dicembre 1950, n. 70.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:07/11/1959
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Per il migliore raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 15 dicembre 1950, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di quelle attività artigiane che [...]
Art. 2.      I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi su proposta dell'assessore alla rinascita sentito il competente Comitato tecnico regionale, con decreto del presidente della Giunta [...]
Art. 9.      E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 il capitolo 194 bis - «Spese per la concessione di contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, il [...]


§ 2.8.20 - L.R. 7 novembre 1959, n. 18.

Contributi a favore dell'artigianato e modifiche alla L.R. 15 dicembre 1950, n. 70.

 

Art. 1.

     Per il migliore raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 15 dicembre 1950, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di quelle attività artigiane che risultino meritevoli di considerazione in relazione soprattutto al particolare interesse economico-sociale che rappresenta la iniziativa diretta a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'azienda e ad ampliare o creare nuovi posti di lavoro.

     La misura dei contributi di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento della spesa preventivata ed ammessa al finanziamento, ai sensi della citata legge regionale per:

     - l'acquisto, il perfezionamento, il rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature;

     - l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari all'azienda.

     I contributi medesimi non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali se non fino al raggiungimento del limite di cui al comma precedente.

     L'Assessore regionale alla rinascita di anno in anno determinerà con suo decreto, sentito il parere del Comitato tecnico regionale dell'artigianato, i settori di attivata ammessi a beneficiare del contributo.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi su proposta dell'assessore alla rinascita sentito il competente Comitato tecnico regionale, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     Non occorre il parere del Comitato tecnico quando il contributo non superi complessivamente la somma di lire 200.000.

 

     Artt. 3. - 8. [1]

 

     Art. 9.

     E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 il capitolo 194 bis - «Spese per la concessione di contributi alle imprese artigiane per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento dei macchinari ed attrezzature e per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento degli stabili necessari alle aziende».

     A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 217 del citato stato di previsione, la somma di lire 20.000.000.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 194 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 


[1] Modificano gli artt. 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 della L.R. 15 dicembre 1950, n. 70.