§ 2.8.17 - L.R. 12 aprile 1957, n. 10.
Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:12/04/1957
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 2.8.17 - L.R. 12 aprile 1957, n. 10. [1]

Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.

 

Art. 1.

     Le società aventi sede nel territorio della Regione Sarda possono emettere azioni al portatore al fine di creare ed esercire:

     a) nuovi impianti industriali nel territorio della Regione; tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi;

     b) nuove iniziative armatoriali, interessanti la Sardegna, da parte di società che abbiano la sede sociale e il porto di armamento nel territorio della Regione.

 

     Art. 2.

     L'autorizzazione ad emettere azioni al portatore è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello alle finanze, sentito il Comitato regionale consultivo per l'industria.

 

     Art. 3.

     Il decreto di cui all'articolo precedente dispone il deposito, presso il Tesoriere regionale, di una cauzione pari al decimo del capitale nominale sottoscritto.

     La cauzione può essere costituita a, scelta del richiedente, in uno dei seguenti modi:

     a) in danaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato calcolati al corso della Borsa di Roma nel giorno precedente al deposito;

     b) in azioni interamente versate della società richiedente, al valore nominale.

     Allo stesso titolo e con le medesime modalità deve essere depositata uguale percentuale in caso di successivo aumento di capitale.

     Il decreto di autorizzazione stabilisce il termine entro il quale devono essere completate le opere ed attivati gli impianti, e può anche stabilire il termine fino al quale il deposito deve essere mantenuto posteriormente al compimento ed alla attivazione degli impianti, a garanzia della perdurante sostanziale osservanza delle condizioni prescritte.

 

     Art. 4.

     Prima che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione all'Assessorato regionale all'industria e commercio della prova dell'avvenuto deposito, Ia società che intende effettuare il deposito cauzionale in azioni non può emettere titoli al portatore, anche in sostituzione di quelli nominativi eventualmente già emessi, se non nella misura necessaria alla costituzione del deposito stesso.

 

     Art. 5.

     Per la durata del deposito, il valore nominale delle azioni, che ne sono oggetto, non è computato nel capitale agli effetti della regolare costituzione e della validità delle deliberazioni dell'Assemblea, ed il diritto di voto inerente alle azioni stesse rimane sospeso.

 

     Art. 6.

     A carico della società che, avvalendosi della presente legge, agisca in frode alla stessa, o violi sostanzialmente le prescrizioni del decreto di autorizzazione, o, senza giustificato motivo tempestivamente notificato all'Assessore all'industria, non completi le opere e non attivi gli impianti nel termine stabilito dal decreto di autorizzazione, è disposto l'incameramento della cauzione a favore del patrimonio regionale.

     Il provvedimento viene emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale consultivo per l'industria, previa contestazione alla società delle pretese irregolarità e concessione di un termine per deduzioni. Contro il provvedimento è concesso reclamo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua notifica.

 

     Art. 7.

     La cauzione di cui all'art. 3 è liberata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, quando sono adempiute tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal decreto di autorizzazione.

 

     Art. 8.

     Le società che hanno emesso azioni al portatore devono presentare all'Assessorato regionale all'industria e commercio, entro un mese dall'approvazione, copia autentica dei loro bilanci annuali, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci e con i verbali di approvazione. L'assessorato può richiedere chiarimenti o maggiore documentazione.

 

     Art. 9.

     Eventuali disposizioni regolamentari e per l'attuazione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito l'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.