§ 2.8.15 - L.R. 21 febbraio 1956, n. 3.
Disposizioni per il trasferimento al Credito Industriale Sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:21/02/1956
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.8.15 - L.R. 21 febbraio 1956, n. 3. [1]

Disposizioni per il trasferimento al Credito Industriale Sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

 

Art. 1.

     Sono trasferite al Credito Industriale Sardo, ovvero agli altri Istituti esercenti il credito a favore dei rispettivi settori economici, le gestioni speciali dei fondi regionali di cui alle seguenti leggi regionali e loro successive integrazioni e modificazioni:

     legge regionale 23 novembre 1950, n. 63;

     legge regionale 28 novembre 1950, n. 65;

     legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66;

     legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74;

     legge regionale 15 maggio 1951, n. 20;

     legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70;

     legge regionale 16 luglio 1952, n. 36;

     legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

     A tale effetto l'Amministrazione regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti, relativi, compreso il trasferimento dei fondi ed operazioni in atto presso la soppressa Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non saranno emanate nuove specifiche norme e per quanto concerne il Credito Industriale Sardo, le deliberazioni relative alle domande tendenti alla concessione dei mutui previsti dalle leggi regionali: 23 novembre 1950, n. 63; 28 novembre 1950, n. 65; 5 dicembre 1950, n. 66; 29 dicembre 1960, n. 74; 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate da speciali comitati costituiti:

     a) dal Presidente del C.I.S. o da chi lo sostituisce, che ne ha le presidenza;

     b) in sostituzione del Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello Statuto del Banco di Sardegna approvato con D.M. 18 marzo 1949, dai tre componenti del Consiglio di amministrazione del C.I.S. nominati dalla Regione;

     c) dai tre componenti nominati dagli Assessori regionali rispettivamente competenti per materia e previsti dalle leggi regionali suddette.

     Alle sedute può assistere il Direttore del C.I.S.; funge da segretario un funzionario del C.I.S. designato dal Presidente.

 

     Art. 3.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alle leggi regionali indicate all'art. 1, intendendosi soltanto sostituita nel testo delle medesime, la dizione «Banco di Sardegna» con l'indicazione dell'Istituto rispettivamente incaricato.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.