§ 2.8.12 - L.R. 16 luglio 1954, n. 14.
Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriale, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:16/07/1954
Numero:14

§ 2.8.12 - L.R. 16 luglio 1954, n. 14. [1]

Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriale, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione di contributi in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nel territorio della Regione e che vi stabiliscano la loro sede legale, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto ed all'esercizio nel territorio della Regione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari.

     I benefici sono concessi anche nel caso di nuove società che si propongono di rilevare stabilimenti esistenti nel territorio della Regione per riattivarli, ampliarli o trasformarli.

 

Art. 2.

     I contributi di cui all'articolo precedente verranno altresì erogati in misura pari alle somme versate a titolo di tasse di registro ed ipotecarie relative agli atti concernenti aumenti di capitale, quando il ricavato della operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali tecnicamente organizzati nel territorio della Regione, sempre che le società interessate abbiano ivi la loro sede legale.

 

Art. 3.

     Quando ricorrono le condizioni di cui ai due articoli precedenti, i contributi sono concessi anche nei casi di conferimento di beni in natura o di crediti, connessi alla prima costituzione ed all'aumento del capitale sociale.

 

Art. 4.

     I contributi di cui agli articoli precedenti competono per i cennati tributi relativi agli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede legale nel territorio della Regione, nonché agli atti di consenso all'iscrizione, riduzione o cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sempre che il ricavato delle operazioni abbia una delle destinazioni di cui agli articoli 1 e 2.

 

Art. 5.

     I contributi previsti dalla presente legge si applicano anche alle industrie turistiche, alberghiere e termali, sempre che concorrano le condizioni previste negli articoli precedenti, ed alle imprese di trasporto, purché nel territorio della Regione esse abbiano la sede legale, il domicilio fiscale, i principali impianti e i mezzi di trasporto e, per quanto riguarda le compagnie di navigazione, il porto d'armamento.

 

Art. 6.

     I contributi di cui ai precedenti articoli, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato all'Industria e Commercio, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore alle Finanze.

     Nel decreto sono stabilite le condizioni cui è subordinata la concessione e il termine entro il quale esse debbono essere adempiute.

     Dette agevolazioni si intendono revocate ed i contributi saranno recuperati, se già corrisposti, qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo non sia dimostrato, con certificato dell'Assessore all'Industria e Commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni cui era subordinata la concessione delle agevolazioni stesse.

 

Art. 7.

     Le disposizioni della presente legge si applicano nei casi di costituzione, trasformazione, fusione o concentrazione di società, ai casi di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni, che abbiano luogo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8.

     Le spese necessarie per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 145 del Bilancio 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.