Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 11/06/1952 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 2.8.6 - L.R. 11 giugno 1952, n. 11. [1]
Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.
E' istituito presso l'Assessorato all'Industria e Commercio, un Comitato regionale Consultivo per l'Industria.
Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'Industria e Commercio;
b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare l'industria nella Sardegna.
Il Comitato è composto come segue;
a) l'Assessore all'Industria e Commercio, che lo presiede;
b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia industriale;
c) tre membri designati rispettivamente dall'Assessorato alle Finanze, da quello al Lavoro e Previdenza Sociale e da quello alla Agricoltura e Foreste;
d) il Direttore dei servizi del Commercio dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
e) tre membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura della Sardegna;
f) un membro in rappresentanza delle Aziende di Credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione Bancaria;
g) tre membri in rappresentanza dei Lavoratori dell'Industria;
h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di Produzione:
i) un membro designato dalla Associazione regionale dei dirigenti di Aziende Industriali;
l) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria [2].
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio.
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.
I componenti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) sono scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera e), su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di Commercio della Sardegna.
I membri del Comitato di cui alle lettere b), e), f), g), h), i) ed l) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'Industria e Commercio.
Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'Industria e Commercio invita a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.
L'Assessore all'Industria e Commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l'industria della Sardegna.
Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Lettera così modificata dalla