§ 2.8.5 - L.R. 10 giugno 1952, n. 12.
Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre, 1950, n. 66.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:10/06/1952
Numero:12

§ 2.8.5 - L.R. 10 giugno 1952, n. 12. [1]

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre, 1950, n. 66.

 

Art. 1.

     I mutui previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della L.R. 5 dicembre 1950, n. 66, possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti del completamento, dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

 

Art. 2.

     I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge sopra richiamata possono essere accordati anche per l'acquisto, ad uso di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero, di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa destinazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.