Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.6 pesca |
Data: | 05/07/1963 |
Numero: | 3 |
§ 2.6.9 - L.R. 5 luglio 1963, n. 3. [*]
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.
Art. 1.
All'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, che non siano già stati estinti dalla
Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma precedente si applica l'art. 3 della anzidetta
Art. 2. [1]
Art. 3.
Alle acque di cui all'art. 1 della presente legge sono applicabili le disposizioni degli artt. 4 e seguenti della
Artt. 4. - 5. [2]
Art. 6.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[*] Abrogata dall'art. 4 della
[1] Modifica la
[2] Modificano la