Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.6 pesca |
Data: | 06/07/1956 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 2.6.5 - L.R. 6 luglio 1956, n. 24. [1]
Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65 e 5 marzo 1953, n. 2.
Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 1956, è posticipato, a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggiore interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.
Rimane fermo l'intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della
[1] Abrogata dall'art. 4 della