Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.5 caccia |
Data: | 13/02/2004 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga). |
Art. 3. Vigilanza. |
Art. 4. Sospensione del prelievo. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 2.5.48 – L.R. 13 febbraio 2004, n. 2. [1]
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.
(B.U. 13 febbraio 2004, n. 5).
Art. 1. Finalità.
1. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell’ordinamento regionale sardo, della
Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga). [2]
1. L’Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall’articolo 9 della
2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell’attività di prelievo.
Art. 3. Vigilanza.
1. La Vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 72 della
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell’ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all’Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull’attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 4. Sospensione del prelievo. [3]
[1. L’Assessore della difesa dell’ambiente, sentiti l’assessore regionale dell’agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l’attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 2.]
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 22 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 22 della