§ 2.5.48 – L.R. 13 febbraio 2004, n. 2.
Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.5 caccia
Data:13/02/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  (Condizioni per il prelievo in deroga).
Art. 3.  Vigilanza.
Art. 4.  Sospensione del prelievo.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.5.48 – L.R. 13 febbraio 2004, n. 2. [1]

Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.

(B.U. 13 febbraio 2004, n. 5).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell’ordinamento regionale sardo, della Legge n. 221 del 2002 riguardante integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio al fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

 

          Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga). [2]

     1. L’Assessore regionale competente per materia consente il prelievo in deroga esclusivamente per le finalità richiamate dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CE. Il prelievo in deroga è disposto sulla base della verifica da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica del rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo citato.

     2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, quando accerta che sono venute meno le condizioni di cui allo stesso comma 1, dispone la cessazione dell’attività di prelievo.

 

     Art. 3. Vigilanza.

     1. La Vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 72 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell’ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all’Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull’attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

 

     Art. 4. Sospensione del prelievo. [3]

     [1. L’Assessore della difesa dell’ambiente, sentiti l’assessore regionale dell’agricoltura e il Comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l’attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 2.]

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 2011, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall’art. 22 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.