Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 19/07/1978 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole danneggiate direttamente o indirettamente, dalla peste suina africana e ubicate nelle province in cui si [...] |
Art. 2. A favore delle aziende che abbiano subito l'abbattimento dei capi, può essere altresì concesso un prestito per l'acquisto di soggetti riproduttori e fattrici, onde consentire la ricostituzione [...] |
Art. 3. I prestiti sono regolati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'Ispettorato [...] |
Art. 4. L'indennità che dovrà essere corrisposta dall'Amministrazione regionale a termini dell'art. 4 della l.r. 8 gennaio 1969, n. 1, può comprendere anche la quota a carico della provincia, prevista [...] |
Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 2.4.40 - L.R. 19 luglio 1978, n. 48.
Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole danneggiate direttamente o indirettamente, dalla peste suina africana e ubicate nelle province in cui si verificano focolai di essa, prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale, col concorso nel pagamento degli interessi, per le necessità di conduzione azienda le e per l'estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari con scadenza in data posteriore al verificarsi dell'evento dannoso.
I prestiti saranno concessi nella misura massima di lire 40.000 a capo, esclusi i lattonzoli e i soggetti di svezzamento, sino ad un numero massimo di 1000 capi per azienda; oltre i 1000 capi i prestiti non potranno essere superiori alla misura massima di lire 20.000 a capo; questa limitazione non viene applicata nei confronti delle cooperative.
A favore delle aziende che abbiano subito l'abbattimento dei capi, può essere altresì concesso un prestito per l'acquisto di soggetti riproduttori e fattrici, onde consentire la ricostituzione delle scorte vive.
I prestiti sono regolati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello fissato dallo Stato per l'applicazione dell'art. 7 della
Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della
La preferenza nella concessione dei prestiti è data ai coltivatori diretti.
L'indennità che dovrà essere corrisposta dall'Amministrazione regionale a termini dell'art. 4 della
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [1].
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Recano disposizioni finanziarie.