§ 2.4.17 - L.R. 16 dicembre 1970, n. 40.
Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1 dicembre 1967, n. 22, relative a provvedimenti per l'ammasso dei formaggi «pecorino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:16/12/1970
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La denominazione del capitolo 26648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è soppressa e viene sostituita dalla seguente:
Art. 3. 
Art. 4.      La denominazione del capitolo 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è soppressa e viene sostituita dalla seguente:
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a pagare, in favore degli Enti affidatari degli ammassi di cui ai precedenti articoli, gli interessi, al saggio che sarà documentato, sull'ammontare dei [...]


§ 2.4.17 - L.R. 16 dicembre 1970, n. 40.

Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1 dicembre 1967, n. 22, relative a provvedimenti per l'ammasso dei formaggi «pecorino romano» e «fiore sardo» prodotti nelle campagne 1965-66 e 1966-67.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La denominazione del capitolo 26648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è soppressa e viene sostituita dalla seguente:

     «Contributi ed oneri connessi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi «pecorino romano» e «fiore sardo» prodotti nelle campagne 1965-1966 e contributi ed oneri connessi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti.

     A favore del predetto capitolo 26648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 215.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     La denominazione del capitolo 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è soppressa e viene sostituita dalla seguente:

     «Contributi ed oneri connessi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi «pecorino romano n e «fiore sardo» prodotti nella campagna 1966-1967, e contributi ed oneri connessi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti».

     A favore del predetto capitolo 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è stornata la somma di lire 75.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a pagare, in favore degli Enti affidatari degli ammassi di cui ai precedenti articoli, gli interessi, al saggio che sarà documentato, sull'ammontare dei crediti vantati dagli stessi Enti, limitatamente alle somme eccedenti gli stanziamenti autorizzati con gli artt. 5 delle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1 dicembre 1967, n. 22.

     La corresponsione di detti interessi sarà limitata al periodo di tempo intercorrente tra la presentazione, da parte degli Enti di cui al precedente comma, del conto relativo alle spese previste negli artt. 3 e 4 delle leggi suindicate e l'entrata in vigore della presente legge.

     Le spese relative all'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi graveranno, rispettivamente per gli ammassi relativi alle annate 1965-66 e 1966-67, sui capitoli 26648 e 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 5, 3° comma, della L.R. 26 ottobre 1966, n. 10.

[2] Sostituisce l'art. 5, 3° comma, della L.R. 1° dicembre 1967, n. 22.