§ 2.4.11 - L.R. 21 dicembre 1962, n. 21.
Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «pecorino-romano» e «fiore sardo» prodotti nella campagna 1961-1962.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:21/12/1962
Numero:21

§ 2.4.11 - L.R. 21 dicembre 1962, n. 21. [1]

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «pecorino-romano» e «fiore sardo» prodotti nella campagna 1961-1962.

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con gli Assessori regionali all'industria e commercio e alle finanze, l'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti da produttori agricoli singoli od associati nella campagna 1961-62 ed a fissarne le relative modalità.

     L'ammasso è affidato a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.

 

Art. 2.

     E' istituita presso i tre capoluoghi di provincia una Commissione provinciale di ammasso composta da:

     1) l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

     2) un rappresentante dell'ente ammassatore;

     3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana ed un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

     4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e un rappresentante provinciale della Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;

     5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

     Compito delle Commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.

 

Art. 3.

     Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi, l'Amministrazione regionale concorre all'attuazione dell'ammasso del prodotto conferito ai sensi del precedente art. 1 dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente o dagli enti cui è affidato l'ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti.

     Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell'1 per cento da porre a carico dei conferenti.

     Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.

     Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

 

Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 1 pari al 90 per cento delle spese medesime.

     Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

 

Art. 5.

     Il contributo regionale negli interessi ed il contributo sulle spese di gestione è ridotto in proporzione dell'ammontare del contributo negli interessi e sulle spese di gestione la cui concessione fosse disposta dal Ministro per l'agricoltura in applicazione delle norme contenute nell'art. 21 della L. 2 giugno 1962, n. 454, concernente «Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura».

 

Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Reca disposizioni finanziarie.