Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 26/03/1953 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto, [...] |
Art. 2. Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale |
Art. 3. Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto [...] |
§ 2.4.4 - L.R. 26 marzo 1953, n. 8. [1]
Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste alla Regione Autonoma della Sardegna.
L'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna, costituito con
Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale:
1) si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 del citato
2) il Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art. 8 del suddetto Decreto, è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto e regolato dalle norme ivi contenute, con la sola eccezione che i due primi componenti del medesimo Consiglio sono sostituiti:
a) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con le funzioni di Presidente;
b) da un componente nominato su proposta dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio;
3) il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione rispettivamente dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, per i due componenti;
4) il regolamento, previsto dall'art. 10 dello stesso Decreto, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste d'intesa con l'Assessore regionale all'industria e commercio e con l'Assessore regionale alle finanze.
5) si applica, quanto al personale, il disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 del suddetto Decreto;
6) si applica altresì il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 11 quanto al Direttore provvisorio, da nominarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
Non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale adotterà i provvedimenti necessari derivanti dalla soppressione dell'Istituto Zootecnico di Bosa e dell'Ovile Sardo di Cagliari, disposta con l'art. 4 del
[1] Abrogata dall'art. 40 della