§ 2.3.25 - L.R. 15 luglio 1988, n. 27.
Modifiche alla L.R. 14 maggio 1984, n. 21, concernente «Riordinamento dei Consorzi di bonifica».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:15/07/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 10 della l.r. 14 maggio 1984, n. 21 è abrogato.
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'efficacia del penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della l.r. 14 maggio 1984, n. 21, così come integrato dall'art. 61 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, è sospesa per un periodo di [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Le amministrazioni in carica di Consorzi di bonifica apporteranno agli statuti le necessarie modifiche al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni [...]


§ 2.3.25 - L.R. 15 luglio 1988, n. 27.

Modifiche alla L.R. 14 maggio 1984, n. 21, concernente «Riordinamento dei Consorzi di bonifica».

 

Art. 1.

     1. L'art. 10 della l.r. 14 maggio 1984, n. 21 è abrogato.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. L'efficacia del penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della l.r. 14 maggio 1984, n. 21, così come integrato dall'art. 61 della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, è sospesa per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6.

     1. Le amministrazioni in carica di Consorzi di bonifica apporteranno agli statuti le necessarie modifiche al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

[2] Sostituisce l'art. 27, terzo comma, della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

[3] Integra l'art. 2, secondo comma, della L.R. 7 giugno 1984, n. 29.