Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 opere e miglioramenti fondiari |
Data: | 21/10/1954 |
Numero: | 22 |
§ 2.3.3 - L.R. 21 ottobre 1954, n. 22. [1]
Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella misura dell'8 per cento nella spesa di costruzione o ripristino delle strade di trasformazione agraria che saranno eseguite nel territorio della Regione Sarda col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato. Sono incluse le strade da costruire o da ripristinare nei comprensori dei consorzi di bonifica classificati ai sensi della
E' altresì autorizzata a concorrere nella misura dell'8 per cento nella spesa per le opere d'interesse generale che saranno eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato, nei territori classificati comprensori di bonifica montana ai sensi della
Art. 2.
L'Assessorato all'agricoltura e foreste, sentite le Amministrazioni comunali interessate, redige i piani annuali delle strade da costruire o ripristinare.
I piani sono sottoposti all'esame del Comitato Tecnico regionale dell'agricoltura ed approvati dalla Giunta regionale.
Art. 3.
Le opere di cui all'Art. 1 della presente legge sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per ali effetti dell'art. 71 della
Art. 4.
I lavori di costruzione o ripristino delle strade sono eseguiti a cura dei consorzi degli interessati.
In una giurisdizione comunale possono costituirsi più consorzi.
In difetto di iniziativa degli interessati i consorzi possono essere costituiti obbligatoriamente dall'assessorato all'Agricoltura e foreste che in tal caso ne prescrive lo statuto.
I consorzi devono curare, oltre la costruzione o il ripristino delle strade, l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad assicurarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Art. 5.
Lo statuto di ciascun consorzio prevede tra l'altro i criteri di ripartizione della spesa occorrente per la manutenzione delle strade.
Il Comune interessato è tenuto a concorrervi in misura variabile, da un quinto fino alla metà, a seconda dell'importanza della strada.
Il Comune è rappresentato nel consorzio con voto proporzionale alla misura del contributo.
Art. 6.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi dello Stato vigenti in materia.
Art. 7.
Le spese di cui alla presente legge fanno carico ai capitoli 131 e 132 della spesa del bilancio regionale 1954 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 4 della