Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.3 opere e miglioramenti fondiari |
Data: | 02/08/1951 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 2.3.1 - L.R. 2 agosto 1951, n. 14. [1]
Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli:
a) ai proprietari, ai conduttori ed ai coltivatori di aziende agricole, singoli od associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende; ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati, incluse nei comprensori di loro pertinenza;
b) ai gestori, che ne dispongono prevalentemente nell'esecuzione di lavori per conto terzi.
I contributi non possono superare nei casi di cui alla lettera a) la misura del 40 per cento, e nei casi di cui alla lettera b) quella del 30 per cento, del costo delle macchine e degli attrezzi, in esso comprese le spese accessorie fino al trasporto a destinazione.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ad Enti pubblici che svolgono attività didattica e sperimentale nel campo della meccanica agraria.
Quando la sovvenzione è destinata all'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli da impiegarsi nello svolgimento di tali attività il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70 per cento.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentito il Comitato Tecnico regionale per l'agricoltura, determina ogni anno con suo decreto, in relazione alle diverse zone della Sardegna e per le diverse categorie di aziende, le specie e le caratteristiche delle macchine e degli attrezzi ammessi a contributo e le relative misure dei contributi, nei limiti previsti dall'art. 1.
I fondi annualmente stanziati per i contributi previsti dalla presente legge sono di preferenza destinati a sovvenzionare l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la sistemazione dei terreni, comprese le trattrici, purchè destinate a tali fini.
Per un periodo di cinque anni dalla data della concessione dei benefici di cui alla presente legge, i beneficiari non possono distogliere dal previsto impiego le macchine e gli attrezzi agricoli acquistati, nè cederli nè venderli, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste. Tale autorizzazione è concessa in base a domanda motivata, e sentito il parere del competente Comitato Provinciale dell'Agricoltura, nei soli casi di comprovata impossibilità a usare e gestire utilmente le macchine ed attrezzi e con l'obbligo di eventuale rifusione dei contributi concessi proporzionalmente al periodo dell'avvenuto sfruttamento.
Le macchine e gli attrezzi di produzione nazionale o nazionalizzati, acquistati con i benefici previsti dalla presente legge, non possono essere trasferiti fuori del territorio della regione salvo il caso che il proprietario restituisca l'ammontare del contributo percepito.
Per le macchine e gli attrezzi di produzione estera, importati direttamente dall'estero in esenzione dei diritti doganali a norma dell'art. 12 comma 3° dello Statuto speciale per la Sardegna, il divieto di trasferimento fuori del territorio della regione è in ogni caso assoluto e permanente.
Per lo stesso periodo di cinque anni i beneficiari del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1 - e anche quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo quando intendano impiegare le macchine e gli attrezzi acquistati in lavori per conto di terzi - devono osservare le tariffe stabilite per le diverse prestazioni dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che le determina periodicamente con suo decreto, sentito il Comitato Tecnico regionale per l'agricoltura.
In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal precedente articolo, i beneficiari devono restituire il contributo. A garanzia di tale restituzione i beneficiari, per ottenere il pagamento del contributo, debbono consentire a favore della Regione la costituzione di un privilegio sulle macchine e sugli attrezzi acquistati.
Tale privilegio ha la durata di cinque anni dalla data della concessione del contributo. Per la costituzione e la efficacia di tale privilegio si osservano, in quanto applicabili, le norme degli artt. 9 e 21 della
I beneficiari possono offrire altra garanzia riconosciuta idonea.
Nel caso di acquisti rateali o finanziati da istituti di credito, il contributo puo essere versato dall'Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'Istituto finanziatore purchè questi offrano garanzia idonea per le restituzioni previste nell'art. 6.
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli concessi allo stesso fine dallo Stato fino alla concorrenza delle misure previste negli artt. 1 e 2 che precedono: non sono cumulabili con i contributi previsti dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1950, numero 47.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'Agricoltura e Foreste per il tramite degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura, i quali provvedono all'istruttoria ed esprimono il parere sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto e previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine e degli attrezzi.
Le spese relative all'attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 49 del Bilancio regionale 1951 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 4 della