§ 2.2.16 - L.R. 18 agosto 1966, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14, concernente: Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:18/08/1966
Numero:8

§ 2.2.16 - L.R. 18 agosto 1966, n. 8. [1]

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1959, n. 14, concernente: Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli agricoltori.

 

Art. 1. [2]

 

Art. 2.

     Il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato anche a favore degli allevatori i quali abbiano assolto integralmente al loro debito prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

     Gli allevatori che regolino il loro debito entro il 31 agosto 1967 sono autorizzati a restituire in meno, rispetto al debito esistente, l'importo del contributo indicato agli articoli precedenti.

 

Art. 4.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

Art. 5.

     L'ammontare delle somme restituite in meno dagli allevatori, ai sensi del precedente art. 3, sarà regolato direttamente dall'Amministrazione regionale mediante versamento in entrata con imputazione al capitolo 31508 dello stato di previsione dell'entrata, a carico del capitolo 16134 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Modifica l'art. 1, ultimo comma, della L.R. 30 marzo 1957, n. 12.