§ 2.1.25 - L.R. 21 agosto 1980, n. 26.
Abrogazione della L.R. 29 luglio 1975, n. 31 - Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:21/08/1980
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione dei programmi di forestazione e attività connesse da eseguirsi in Sardegna si applicano il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti di lavoro integrativi [...]
Art. 2.      La L.R. 29 luglio 1975, n. 31, è abrogata.


§ 2.1.25 - L.R. 21 agosto 1980, n. 26.

Abrogazione della L.R. 29 luglio 1975, n. 31 - Recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica e dei contratti integrativi regionali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro vigenti nel territorio della Sardegna.

 

Art. 1.

     Per l'attuazione dei programmi di forestazione e attività connesse da eseguirsi in Sardegna si applicano il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti di lavoro integrativi regionali, stipulati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigenti nel territorio della Sardegna per gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti o istituzioni pubbliche.

     Al personale tecnico ed amministrativo, assunto a tutto il 31 dicembre 1985 dagli uffici forestali dell'amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della regione ed adibito a mansioni impiegatizie per l'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse di cui al comma precedente, si applica il contratto collettivo regionale di lavoro per gli impiegati agricoli, stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigente nel territorio della Sardegna [1].

     La decorrenza della normativa di cui al precedente comma, al fine della disciplina dei rapporti di lavoro eventualmente già in corso, sarà quella prevista dai medesimi contratti sopracitati.

     Per l'anno 1980 le spese connesse con l'applicazione dei contratti di cui ai commi precedenti graveranno sulle disponibilità esistenti sui capitoli 05017 e 05019 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1980 e sul titolo di spesa 7.5.3/2 del Programma di interventi per l'anno 1979.

 

     Art. 2.

     La L.R. 29 luglio 1975, n. 31, è abrogata.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 110 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.