§ 2.1.18 - L.R. 15 marzo 1976, n. 14.
Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno delle spese sostenute negli anni 1974 e successivi per il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:15/03/1976
Numero:14


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altri enti pubblici le spese sostenute negli anni 1974 e successivi per il funzionamento dei Centri di [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni, a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della [...]
Art. 3.      La Regione, e per essa l'Assessorato all'agricoltura e foreste, assume, a partire dal 1° gennaio 1976, tutte le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno e subentra a [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il capitolo 16617 con la seguente denominazione «Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altri [...]
Art. 5.      Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 16617 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.1.18 - L.R. 15 marzo 1976, n. 14.

Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno delle spese sostenute negli anni 1974 e successivi per il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altri enti pubblici le spese sostenute negli anni 1974 e successivi per il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura operanti in Sardegna.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni, a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, destinate alla assistenza tecnica.

 

     Art. 3.

     La Regione, e per essa l'Assessorato all'agricoltura e foreste, assume, a partire dal 1° gennaio 1976, tutte le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno e subentra a quest'ultima nelle concessioni da stipulare con gli enti affidatari dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura e provvede a vigilare sulla prosecuzione dei programmi.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il capitolo 16617 con la seguente denominazione «Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altri enti pubblici delle spese anticipate per il funzionamento dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura della Sardegna negli anni 1974 e 1975 finanziate a termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (art. 130, T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523; e art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853); spese per le nuove concessioni da stipulare con gli enti già affidatari dei Centri di assistenza tecnica in agricoltura» e con lo stanziamento di lire 3.819.515.000.

     Alla suddetta spesa di lire 3.819.515.000 si fa fronte per lire 3 miliardi 446.972.000 mediante storno dal capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 e per lire 372 milioni 543.000 mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sullo stanziamento del capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

 

     Art. 5.

     Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 16617 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi cui saranno attribuite, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al bilancio, le assegnazioni di somme disposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in favore della Regione per interventi nei settori dell'assistenza tecnica in agricoltura.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.