§ 2.1.7 - L.R. 17 maggio 1957, n. 21.
Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:17/05/1957
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.1.7 - L.R. 17 maggio 1957, n. 21. [1]

Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 1.

     I contributi e le altre provvidenze previsti in favore dell'agricoltura sono concessi in base a direttive fissate anche periodicamente, tenendo soprattutto presenti gli indirizzi e le esigenze generali della produzione. Tali direttive sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Agricoltura e dell'assessore all'Industria e Commercio, udite le istituzioni sperimentali operanti nella Regione e previo parere dei competenti comitati tecnici consultivi regionali.

 

     Art. 2.

     Ai fini del disposto dell'articolo precedente sono tenuti in particolare considerazione:

     a) le caratteristiche fondamentali e le possibilità di sviluppo economico - agrario delle singole zone;

     b) l'entità economica, il volume produttivo e le necessità delle aziende agricole, ove sono da attuarsi le opere, le attrezzature e gli impianti, per cui vengono richiesti i contributi e le provvidenze;

     c) gli indirizzi tecnici da eseguirsi nelle opere, nelle attrezzature e negli impianti, nonché i caratteri tipici della produzione soprattutto viticola, ortofrutticola e zootecnica - casearia in relazione alle esigenze ed alle possibilità dei consumi regionali, nazionali e della esportazione.

 

     Art. 3.

     I beneficiari di provvidenze relative alle opere, alle attrezzature ed agli impianti sono tenuti, pena la rifusione di quanto percepito a mantenere agli stessi la destinazione prevista per il periodo determinato e ad osservare le altre eventuali condizioni stabilite nei provvedimenti di concessione anche in base alle direttive generali di cui agli articoli precedenti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.