Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura - organizzazione |
Data: | 27/06/1950 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 2.1.1 - L.R. 27 giugno 1950, n. 31. [1]
Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura.
E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste un Comitato Tecnico Regionale per l'Agricoltura e Foreste.
Sono componenti del Comitato:
- l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che lo presiede;
- tre docenti di Università o Direttori di Istituti o di Stazioni di sperimentazione, esperti in materia di agricoltura;
- dodici esperti in materie di competenza dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste.
Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere sulle materie di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e sui provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative riguardanti le stesse materie.
I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, con decreto del Presidente della Giunta medesima, e restano in carica due anni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, nominato dall'Assessore.
Su richiesta dell'Assessore o del Comitato, possono partecipare alle sedute di questo i funzionari capi servizio nelle singole materie in seno all'Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione.
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla
[1] Abrogata dall'art. 4 della