§ 2.1.1 - L.R. 27 giugno 1950, n. 31.
Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:27/06/1950
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.1.1 - L.R. 27 giugno 1950, n. 31. [1]

Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura.

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste un Comitato Tecnico Regionale per l'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 2.

     Sono componenti del Comitato:

     - l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che lo presiede;

     - tre docenti di Università o Direttori di Istituti o di Stazioni di sperimentazione, esperti in materia di agricoltura;

     - dodici esperti in materie di competenza dell'Assessorato alla Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 3.

     Il Comitato è convocato dal Presidente per esprimere parere sulle materie di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e sui provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative riguardanti le stesse materie.

 

     Art. 4.

     I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, con decreto del Presidente della Giunta medesima, e restano in carica due anni.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti oltre il Presidente.

     Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, nominato dall'Assessore.

 

     Art. 5.

     Su richiesta dell'Assessore o del Comitato, possono partecipare alle sedute di questo i funzionari capi servizio nelle singole materie in seno all'Amministrazione regionale o nell'ambito della Regione.

 

     Art. 6.

     Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla L.R. 29 febbraio 1956, n. 5.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.