§ 1.7.17 – L.R. 16 maggio 2005, n. 9.
Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:16/05/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.7.17 – L.R. 16 maggio 2005, n. 9.

Norme in materia di abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale).

(B.U. 21 maggio 2005, n. 16).

 

Art. 1. Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali. Modifiche della legge regionale n. 20 del 1957.

     1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), è aggiunto il seguente:

“Art. 27 bis (Abbinamento dei referendum regionali con i referendum nazionali)

1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionali e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

2. Nel caso di cui al comma 1 le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.