Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 13/01/1995 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 7. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 58 del 1994 |
Art. 10. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 11. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 12. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 13. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 14. (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 17. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 18. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 22. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 23. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 24. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 25. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 26. (Modifica all'articolo 49 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 27. (Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994). |
Art. 28. (Abrogazioni). |
Art. 29. (Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo). |
Art. 30. (Articolazione territoriale transitoria dei comitati di controllo). |
Art. 31. (Pubblicazione del testo coordinato delle norme sui controlli). |
Art. 32. (Urgenza). |
§ 1.4.58 - L.R. 13 gennaio 1995, n. 4. [0]
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali).
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 38 del 1994). [1]
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della
1. [2].
2. [3].
3. I commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono abrogati.
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 8 della
Art. 7. (Modifica all'articolo 9 della
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 10 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della
1. [10].
2. [11].
3. La lettera f) del medesimo comma è abrogata.
Art. 10. (Modifica all'articolo 13 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 11. (Modifica all'articolo 14 della
Art. 12. (Modifica all'articolo 16 della
Art. 13. (Modifica all'articolo 17 della
Art. 14. (Modifica dell'articolo 20 della
Art. 15. (Modifiche all'articolo 21 della
1. [16].
2. E' altresì abrogato il comma 5 del medesimo articolo.
Art. 16. (Modifiche all'articolo 22 della
Art. 17. (Modifica all'articolo 27 della
Art. 18. (Modifica all'articolo 29 della
Art. 19. (Modifiche all'articolo 30 della
1. [20].
2. [21].
3. Il comma 3 del medesimo articolo è abrogato.
Art. 20. (Modifiche all'articolo 31 della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 33 della
1. [23].
2. [24].
3. [25].
Art. 22. (Modifica all'articolo 41 della
Art. 23. (Modifica all'articolo 42 della
Art. 24. (Modifica all'articolo 43 della
Art. 25. (Modifica all'articolo 48 della
Art. 26. (Modifica all'articolo 49 della
Art. 27. (Modifica all'art. 52 della
Art. 28. (Abrogazioni).
1. Gli articoli 6, 7, 18 e 50 della
Art. 29. (Prima costituzione dei nuovi comitati di controllo).
1. In sede di prima attuazione, il termine per la richiesta degli elenchi di cui all'articolo 5 della
2. I comitati di controllo attualmente in carica sono prorogati fino alla data dell'insediamento dei nuovi comitati; essi decadono comunque il 31 ottobre 1995 [32].
Art. 30. (Articolazione territoriale transitoria dei comitati di controllo).
1. In sede di prima attuazione della
2. Le circoscrizioni territoriali dei comitati di controllo di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano comprendono i Comuni appartenenti alle corrispondenti circoscrizioni provinciali, esclusi i Comuni elencati nei commi 3, 4 e 5.
3. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Iglesias comprende i Comuni di Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Siliqua, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.
4. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Tempio Pausania comprende i Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Golio Aranci, Laerru, La Maddalena, Lotri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Martis, Monti, Nulvi, Olbia, Padru [33],Palau, Perrugas, Santa Maria Coghinas, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sedini, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria, Viddalba.
5. La circoscrizione territoriale del comitato di controllo di Lanusei comprende i Comuni di Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasderogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
6. [34]
Art. 31. (Pubblicazione del testo coordinato delle norme sui controlli).
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo coordinato della
Art. 32. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[0] Abrogata dall'art. 75 della
[1] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 1 della
[2] Modifica l'art. 2, comma 1, della
[3] Modifica l'art. 2, comma 3, della
[4] Sostituisce l'art. 3 della
[5] Sostituisce l'art. 4 della
[6] Sostituisce l'art. 5, commi 1 e 4, della
[7] Sostituisce l'art. 8 della
[8] Sostituisce l'art. 9, comma 2, della
[9] Sostituisce l'art. 10 della
[10] Sostituisce l'art. 11, comma 1, lett. d), della
[11] Sostituisce l'art. 11, comma 1, lett. e), della
[12] Modifica l'art. 14 della
[13] Sostituisce l'art. 16, comma 1, della
[14] Sostituisce l'art. 17, comma 1, della
[15] Modifica l'art. 20, comma 3, della
[16] Modifica l'art. 21, comma 4, della
[17] Sostituisce l'art. 22, comma 1, lettere b) e c), della
[18] Sostituisce l'art. 27, comma 2, della
[19] Sostituisce l'art. 29, comma 3, della
[20] Modifica l'art. 30, comma 1, della
[21] Modifica l'art. 30, comma 2, della
[22] Modifica l'art. 31 della
[23] Sostituisce l'art. 33, comma 2, della
[24] Integra l'art. 33, comma 3, della
[25] Modifica l'art. 33, comma 4, della
[26] Modifica l'art. 41, comma 2, della
[27] Modifica l'art. 42, comma 2, lett. c), della
[28] Sostituisce l'art. 43, comma 7, della
[29] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 48 della
[30] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 49 della
[31] Sostituisce l'art. 52 alla
[32] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[33] Comune inserito dall'art. 2, comma 2, della
[34] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3,