§ 1.4.17 - L.R. 25 agosto 1972, n. 28.
Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:25/08/1972
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire la promozione e l'iniziativa per una sempre maggiore partecipazione degli enti locali alla politica di programmazione e più particolarmente all'elaborazione e attuazione [...]
Art. 2.      I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi ed erogati alle associazioni sulla base di programmi annuali preventivi di attività da presentarsi entro il 30 gennaio di ogni anno.
Art. 3. 
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 16202 con la denominazione: «Contributi alle associazioni di rappresentanti [...]
Art. 5.      Per l'anno finanziario 1972 i programmi preventivi di cui al precedente art. 2 debbono essere presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.17 - L.R. 25 agosto 1972, n. 28.

Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali.

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire la promozione e l'iniziativa per una sempre maggiore partecipazione degli enti locali alla politica di programmazione e più particolarmente all'elaborazione e attuazione dei piani e dei programmi regionali di sviluppo ed alla problematica posta dalla realtà economica e sociale della Sardegna, che postula un ampio decentramento dei poteri e delle funzioni a favore degli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla somma complessiva di 30 milioni annui alle associazioni a carattere provinciale e regionale, costituite fra Consigli comunali, Consigli provinciali, Comitati di sviluppo delle zone omogenee, Consorzi amministrativi e di altri enti locali.

     Non è di ostacolo alla concessione del contributo la eventuale previsione negli statuti delle associazioni della possibilità di adesione anche di singoli amministratori, di ex amministratori nonché di altre persone impegnate nelle materie di cui al comma precedente, con particolare riferimento ai problemi delle autonomie locali [1].

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi ed erogati alle associazioni sulla base di programmi annuali preventivi di attività da presentarsi entro il 30 gennaio di ogni anno.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario le associazioni debbono presentare una dettagliata relazione consuntiva circa l'utilizzazione dei contributi.

     La presentazione di tale relazione è condizione per avere diritto ad ulteriori contributi.

 

     Art. 3. [2]

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore agli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 16202 con la denominazione: «Contributi alle associazioni di rappresentanti dei poteri locali».

     A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di lire 30.000.000.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16202 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

 

NORMA TRANSITORIA

 

     Art. 5.

     Per l'anno finanziario 1972 i programmi preventivi di cui al precedente art. 2 debbono essere presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1974, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 giugno 1974, n. 11.