Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 28/05/1969 |
Numero: | 26 |
§ 1.4.10 - L.R. 28 maggio 1969, n. 26. [1]
Concessioni di contributi ai Comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della L.R. 2 ottobre 1952, n. 27.
Art. 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Sardegna con popolazione non superiore a 10.000 abitanti contributi e sovvenzioni per fronteggiare:
a) spese per la manutenzione straordinaria degli impianti e dei beni immobili di proprietà comunale, nonché di quelli il cui onere di conservazione è posto dalla legge a carico anche parziale dei Comuni;
b) spese per la ricostruzione, totale o parziale, di impianti e di beni immobili di proprietà comunale, o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi.
I contributi e le sovvenzioni, che possono estendersi alla intera spesa riconosciuta ammissibile, non possono superare gli importi di lire 5.000.000 e di lire 15.000.000 rispettivamente per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 2.
Per ottenere il contributo o la sovvenzione di cui alla lettera a) del precedente art. 1 i Comuni interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale agli enti locali, corredandola della deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, adottata al riguardo dal competente organo.
I contributi e le sovvenzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 1 possono essere erogati nei casi di urgenza e in base alla notorietà dell'evento, su iniziativa dell'Assessore regionale agli enti locali, sentito il Comune interessato e la Giunta regionale.
I contributi e le sovvenzioni costituiscono per il Tesoriere comunale entrata con speciale destinazione ai sensi dell'art. 171, comma 2, del
Art. 3.
Il rendiconto delle spese sostenute con il contributo o con la sovvenzione di cui alla presente legge dovrà essere inviato all'Assessorato regionale agli enti locali previa approvazione da parte della Giunta municipale con deliberazione da adottarsi entro un anno dall'avvenuta erogazione.
Il mancato invio del rendiconto preclude la possibilità di ulteriori concessioni dei contributi o sovvenzioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente legge, fatti salvi, comunque, la responsabilità degli amministratori e gli interventi sostitutivi che potranno essere disposti dal Comitato e dalle Sezioni di controllo ai sensi della
Art. 4.
La denominazione del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è così modificata: «Contributi e sovvenzioni ai Comuni per la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli edifici il cui onere di conservazione è a carico dei Comuni e per la ricostruzione dei beni immobili di proprietà comunale, o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi».
(Omissis).
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico a] cap. 2601 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.
Alle nuove spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte per gli anni successivi al 1969 con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è istituito il capitolo 21140 «Rimborso da parte dei Comuni delle quote eventualmente non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni ottenuti per la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli edifici il cui onere di manutenzione è a carico dei Comuni e per le opere di ricostruzione dei beni immobili di proprietà comunale o di rilevante utilità pubblica, danneggiati da eventi calamitosi».
Art. 5.
La
Art. 6.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della