§ 1.4.4 - L.R. 3 febbraio 1961, n. 3.
Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo istituiti con la L.R. 31 gennaio 1956, n. 36. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:03/02/1961
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli enti locali istituiti con la L.R. 31 gennaio 1956, n. 36, che non siano funzionari della Regione, spetta con decorrenza dal 1° [...]
Art. 2.      Agli stessi componenti che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo di cui al precedente articolo, spetta una indennità di trasferta di lire 6.000 al giorno oltre il [...]
Art. 3.      La spesa per le indennità previste dalla presente legge fa carico al capitolo 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 ed ai corrispondenti capitoli dei [...]


§ 1.4.4 - L.R. 3 febbraio 1961, n. 3.

Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo istituiti con la L.R. 31 gennaio 1956, n. 36. [*]

 

Art. 1.

     Ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli enti locali istituiti con la L.R. 31 gennaio 1956, n. 36, che non siano funzionari della Regione, spetta con decorrenza dal 1° gennaio 1967, una medaglia di presenza di lire 7.000, per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero di sedute tenute nella stessa giornata.

 

     Art. 2.

     Agli stessi componenti che non risiedono nei comuni ove hanno sede gli organi di controllo di cui al precedente articolo, spetta una indennità di trasferta di lire 6.000 al giorno oltre il rimborso delle effettive spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio.

     Ove se ne riconosca l'opportunità per esigenze di funzionamento degli organi di controllo o per ragioni di economia l'Assessore regionale agli enti locali può autorizzare, anche in via permanente, l'uso di mezzi di trasporto privati.

     In questi casi è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro.

 

     Art. 3.

     La spesa per le indennità previste dalla presente legge fa carico al capitolo 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[*] Modificata dalla L.R. 9 agosto 1967, n. 12.