§ 1.4.2 - L.R. 27 febbraio 1957, n. 4.
Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:27/02/1957
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 1.4.2 - L.R. 27 febbraio 1957, n. 4. [1]

Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni.

 

Art. 1.

     Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36:

     a) i senatori e i deputati al Parlamento;

     b) i consiglieri regionali, salvo il disposto dell'art. 2, lett. a), della legge citata;

     c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali;

     d) i rappresentanti degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni, a norma della predetta legge regionale;

     e) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere e) e d);

     f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle province, dei comuni e degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni;

     g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

     Le incompatibilità previste dalle lettere e) ed f) non si applicano ai membri del Comitato e delle Sezioni, designati dalla Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero, transitoriamente, da quella ordinaria.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.