Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 27/02/1957 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.2 - L.R. 27 febbraio 1957, n. 4. [1]
Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni.
Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni, istituiti con
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i consiglieri regionali, salvo il disposto dell'art. 2, lett. a), della legge citata;
c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali;
d) i rappresentanti degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni, a norma della predetta legge regionale;
e) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere e) e d);
f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle province, dei comuni e degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni;
g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.
Le incompatibilità previste dalle lettere e) ed f) non si applicano ai membri del Comitato e delle Sezioni, designati dalla Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero, transitoriamente, da quella ordinaria.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della