§ 1.3.160 - L.R. 4 agosto 2008, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:04/08/2008
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995


§ 1.3.160 - L.R. 4 agosto 2008, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

(B.U. 7 agosto 2008, n. 25)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1995

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è così modificato:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "È obbligo del presidente del Gruppo indicare al Presidente del Consiglio i dipendenti eventualmente in sovrannumero ai sensi della tabella A della presente legge.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il passaggio dei dipendenti da un Gruppo all'altro è sempre consentito, anche al di fuori dei casi contemplati dai commi 2 e 5, qualora il trasferimento avvenga verso il Gruppo che non abbia raggiunto il contingente numerico massimo previsto dalla tabella A.".