§ 1.3.44 - L.R. 29 gennaio 1969, n. 6.
Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:29/01/1969
Numero:6


Sommario
Art. unico. 


§ 1.3.44 - L.R. 29 gennaio 1969, n. 6. [1]

Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case.

 

Art. unico.

     Al ricupero delle somme anticipate ai sensi della L.R. 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni, e della L.R. 23 gennaio 1964, n. 5, si darà inizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il beneficiario avrà estinto il debito contratto per l'acquisto, la costruzione, il riscatto o il miglioramento delle condizioni di abitabilità, dell'alloggio.

     Al ricupero delle somme anticipate ai dipendenti che non abbiano usufruito di alcun mutuo o che estinguano anticipatamente il debito, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale e avvenuta la concessione dell'anticipazione o la estinzione del debito.

     Il ricupero delle somme anticipate ha luogo mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, nella misura di un ventesimo del trattamento stesso.

     In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione regionale potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenute sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 89 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.