§ 1.3.38 - L.R. 9 agosto 1967, n. 10.
Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/08/1967
Numero:10

§ 1.3.38 - L.R. 9 agosto 1967, n. 10. [1]

Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.

 

Art. 1.

     A favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata è istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, una speciale indennità di rischio, per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

 

     custode capo                              L. 350

     primo custode                             »  300

     custode                                   »  300

     custode aggiunto                          »  250

     vice custode                              »  250

 

 

Art. 2.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, valutati in lire 1 milione, fanno carico al capitolo 11113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967.

     A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 1.000.000 dal captolo 21103 dello stesso stato di previsione.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi, valutabili in lire 1.000.000 per anno, si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito dei fabbricati derivante dal suo naturale incremento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.