§ 1.3.37 – L.R. 9 agosto 1967, n. 9.
Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza dell'Amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/08/1967
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti [...]


§ 1.3.37 – L.R. 9 agosto 1967, n. 9.

Estensione della indennità di gabinetto a favore degli agenti tecnici addetti alla conduzione delle autovetture di rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 11 agosto 1967, n. 25).

 

Art. 1. [1]

     L'indennità di gabinetto, di cui all'art. 6 del D. Lgtv. 14 settembre 1946, n. 112, è estesa, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, nella misura e con le modalità previste dall'art. 2 del D. Lgtv. C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282, agli agenti tecnici addetti alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori.

 

     Art. 2.

     La spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Articolo così modificato dall’art. 20 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.