§ 1.3.27 - L.R. 18 maggio 1962, n. 5.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:18/05/1962
Numero:5

§ 1.3.27 - L.R. 18 maggio 1962, n. 5. [1]

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

 

Art. 1.

     Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, concernente il trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna, sono abrogati.

 

Art. 2.

     Per il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale, si applicano le norme di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

     Le disposizioni dell'art. 13 della L. 15 aprile 1961, n. 291, sono applicabili per tutti i servizi d'istituto svolti dal personale regionale nell'intero territorio della Regione sarda.

 

Art. 3.

     Sono estese al personale regionale tutte le variazioni in aumento o in diminuzione che lo Stato dovesse in avvenire apportare al trattamento economico di missione e di trasferimento del proprio personale.

 

Art. 4.

     La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.