Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 07/10/1955 |
Numero: | 19 |
§ 1.3.18 - L.R. 7 ottobre 1955, n. 19. [1]
Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.
Art. 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni e Società esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviari e marittimi, apposite convenzioni intese ad assicurare al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Consiglio e dall'Amministrazione della Regione e alle rispettive famiglie, le agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e rispettive famiglie in ordine alle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti di persone e di cose.
Art. 2.
Il numero delle concessioni per gli impiegati e per i rispettivi nuclei familiari sarà stabilito anno per anno con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore ai trasporti e previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 3.
Con apposito regolamento verranno emanate, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del
Art. 4.
La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1956.
Per l'attuazione della presente legge verrà istituito, nel bilancio di previsione della spesa per gli esercizi 1956 e successivi, il seguente capitolo: «Facilitazioni di viaggio al personale del Consiglio e della Amministrazione della Regione».
[1] Abrogata dall'art. 4 della