§ 1.3.18 - L.R. 7 ottobre 1955, n. 19.
Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:07/10/1955
Numero:19

§ 1.3.18 - L.R. 7 ottobre 1955, n. 19. [1]

Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni e Società esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviari e marittimi, apposite convenzioni intese ad assicurare al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Consiglio e dall'Amministrazione della Regione e alle rispettive famiglie, le agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e rispettive famiglie in ordine alle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti di persone e di cose.

 

Art. 2.

     Il numero delle concessioni per gli impiegati e per i rispettivi nuclei familiari sarà stabilito anno per anno con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore ai trasporti e previa deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 3.

     Con apposito regolamento verranno emanate, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, le norme di attuazione della presente legge.

 

Art. 4.

     La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1956.

     Per l'attuazione della presente legge verrà istituito, nel bilancio di previsione della spesa per gli esercizi 1956 e successivi, il seguente capitolo: «Facilitazioni di viaggio al personale del Consiglio e della Amministrazione della Regione».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.