§ 1.3.11 - L.R. 7 maggio 1953, n. 15.
Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:07/05/1953
Numero:15

§ 1.3.11 - L.R. 7 maggio 1953, n. 15. [1]

Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.

 

Art. 1.

     Gli impiegati avventizi della Regione assunti inizialmente in una determinata categoria e che prestino servizio alla data della presente legge, possono essere assegnati alla categoria superiore, col relativo trattamento economico, qualora siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche se conseguito dopo l'assunzione in servizio, ed abbiano dimostrato la capacità di espletare le mansioni della categoria superiore.

 

Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.