§ 1.3.10 - L.R. 26 marzo 1953, n. 4.
Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:26/03/1953
Numero:4

§ 1.3.10 - L.R. 26 marzo 1953, n. 4. [1]

Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione Regionale è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato tecnico regionale ai Lavori Pubblici, all'acquisto dell'area ed alla costruzione di un edificio da destinarsi ad alloggi del personale della Regione.

 

Art. 2.

     La concessione in uso e la concessione a pagamento rateale degli alloggi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

     La cessione a pagamento rateale può essere accordata soltanto al personale di ruolo della Regione.

     Le norme necessarie per la esecuzione della presente legge saranno contenute in apposito regolamento da emanarsi a norma dell'art. 4 comma 2° del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

 

Art. 3.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 104 del Bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.