§ 1.2.21 - L.R. 14 settembre 1987, n. 36.
Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:14/09/1987
Numero:36


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina le competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dagli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della stessa e che [...]
Art. 3.      La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dev'essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza al Comune in cui ha sede legale l'ente richiedente e [...]
Art. 4.      L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su [...]
Art. 5.      In attesa dell'emanazione di norme organiche di disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, si applicano le tasse e le modalità di pagamento di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e [...]
Art. 6.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del Codice civile concernenti la materia e le relative norme di attuazione.


§ 1.2.21 - L.R. 14 settembre 1987, n. 36.

Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati.

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina le competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alla Regione dagli artt. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle relative alle istituzioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 17 del predetto decreto presidenziale.

 

CAPO I: RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE

GIURIDICHE PRIVATE

 

     Art. 2.

     Le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 con sede legale nella regione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della stessa e che operano esclusivamente nelle materie di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto sardo e nelle materie delegate con il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Il decreto di cui al comma precedente è adottato previa deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere obbligatorio dell'Ufficio legislativo della Regione.

     Il medesimo parere è sentito per la dichiarazione di estinzione e per le modificazioni dell'atto costitutivo.

 

     Art. 3.

     La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dev'essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale e per conoscenza al Comune in cui ha sede legale l'ente richiedente e all'Assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

     Il comune di cui al comma precedente può formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

     L'Assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente richiedente il riconoscimento della personalità giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

     La mancata formulazione del parere non osta alla adozione del provvedimento.

 

CAPO II ACQUISTO DI IMMOBILI ACCETTAZIONE

DI DONAZIONI EREDITA' E LEGATI

 

     Art. 4.

     L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all'art. 2 della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.

 

CAPO III: NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 5.

     In attesa dell'emanazione di norme organiche di disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, si applicano le tasse e le modalità di pagamento di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del Codice civile concernenti la materia e le relative norme di attuazione.