Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 25/05/1966 |
Numero: | 3 |
§ 1.2.8 - L.R. 25 maggio 1966, n. 3. [1]
Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.
Art. 1.
E' istituita una Commissione consiliare al fine di accertare:
a) l'uso degli automezzi a disposizione dei componenti la Giunta regionale, nel corso della campagna per la elezione del quarto Consiglio regionale della Sardegna;
b) le spese disposte dalla Giunta regionale nel corso della medesima campagna elettorale, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961, approvato con
- Capitoli 3, 4, 12, 34, 43, 69, 71, 98, 114, 116, 122, 128, 133, 134, 145, 164, 169, 184, 193, 195;
c) le spese effettuate, nello stesso periodo, dagli Assessorati per la corrispondenza dei componenti i predetti organi regionali;
d) le missioni compiute dai dipendenti dell'Amministrazione regionale nello stesso periodo di tempo e le cause di esse.
Art. 2.
L'indagine sulle spese effettuate con gli stanziamenti dei capitoli indicati all'articolo precedente è limitata al periodo 1° febbraio 1961-30 giugno 1961.
Art. 3.
La Commissione è composta nei modi di cui all'art. 126 del Regolamento interno dei Consiglio regionale della Sardegna.
La nomina della Commissione è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4.
La stessa Commissione presenterà al Consiglio apposita relazione entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione.
[1] Abrogata dall'art. 4 della