§ V.5.41 - L.R. 5 maggio 1999, n. 18.
Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:05/05/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità di rilascio della autorizzazione).
Art. 3.  (Rilascio dell'autorizzazione).
Art. 4.  (Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee).
Art. 5.  (Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo).
Art. 6.  (Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo).
Art. 6 bis.  (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria).
Art. 7.  (Durata della concessione).
Art. 7 bis.  (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato).
Art. 8.  (Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico).
Art. 9.  (Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico).
Art. 10.  (Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee).
Art. 11.  (Canoni per le utenze).
Art. 11 bis.  (Destinazione dei canoni per le utenze)
Art. 12.  (Sanzioni).
Art. 13.  (Adempimenti delle imprese escavatrici).
Art. 14.  (Revisione delle utenze di acque sotterranee).
Art. 15.  (Norme di carattere generale).
Art. 16.  (Abrogazioni).
Art. 17.  (Norme sulla tutela della pubblica incolumità).
Art. 18.  (Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche).
Art. 19.  (Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi).


§ V.5.41 - L.R. 5 maggio 1999, n. 18.

Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee.

(B.U. 11 maggio 1999, n. 48).

 

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.

     2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione [1].

     2 bis. L’unitaria funzione amministrativa dell’estrazione e utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata dalla Regione per il tramite dei propri uffici:

     a) dell’ex genio civile competente per territorio;

     b) che hanno la gestione diretta irrigua degli impianti di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l’affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di altri pervenuti alla proprietà della Regione. [2]

 

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI

PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE

 

     Art. 2. (Modalità di rilascio della autorizzazione).

     1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

     2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (allegato 1).

     3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

 

     Art. 3. (Rilascio dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.

     3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali, il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso [3].

     4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore risorse naturali per i provvedimenti di competenza [4].

     5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.

     6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.

     7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile.

     8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.

 

TITOLO III

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE

 

     Art. 4. (Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee).

     1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

     2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.

     3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nei termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del Genio civile.

     4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.

     5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.

     6. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

     7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

     8. La quota relativa alla concessione è ridotta del settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore, a due ettari [5].

 

     Art. 5. (Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo).

     1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia.

     2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile.

     Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunioni di aziende siano variate in aumento, decade l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda [6].

     3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.

     4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, sempreché la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.

     5. Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutto le colture intensive [7].

 

     Art. 6. (Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo).

     1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.

     2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.

 

     Art. 6 bis. (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria). [8]

     1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all'articolo 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all'Allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18. La semplificazione degli adempimenti vale anche per tutte le domande presentate prima del 4 settembre 2001 [9].

     2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

     3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all'articolo 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della 1. 15/1968, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

     a) corografia foglio intero (due copie);

     b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);

     c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);

     d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;

     e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

     4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.

 

     Art. 7. (Durata della concessione).

     1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

     2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione.

     3. All'istanza di rinnovo va allegato:

     a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;

     b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

     3 bis. Le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo agli ex uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r 18/1999, sono rinnovate sino al 31 dicembre 2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, della somma di euro 100,00 a titolo di canone unico omnicomprensivo [10].

     3 ter. Copia della ricevuta del versamento effettuato unitamente alla copia dell’istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della presente norma è trasmessa all’ufficio destinatario della domanda di rinnovo [11].

     3 quater. L’Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità [12].

 

     Art. 7 bis. (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso privato). [13]

     1. In sede di prima applicazione delle misure del piano di tutela delle acque (relative alle aree interessate da contaminazione salina e di tutela quali-quantitativa) e al fine di un indirizzo unitario delle strutture tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia delle risultanze del progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda che della definizione del bilancio idrico, le concessioni preferenziali richieste sino al 31 dicembre 2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla ricerca è stata richiesta entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili e mantengono carattere provvisorio, per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in relazione alla disponibilità della risorsa e all’equilibrio del bilancio idrico.

     2. La portata media delle acque sotterranee estraibili può essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità stagionali; sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza che l’autorità idraulica potrà adottare a tutela delle falde che alimentano i pozzi destinati all’approvvigionamento potabile dei centri abitati.

     3. Nessun indennizzo è dovuto per le riduzioni delle quantità di acqua derivabili, in relazione all’accertata scarsità della risorsa.

     4. Ciascuna utenza deve essere provvista di idonei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua derivati; ciascun utente è tenuto a trasmettere ogni sei mesi all’ufficio del genio civile competente per territorio, insieme all’autocertificazione della superficie irrigata e sulle quantità di acque estratte, una certificazione fidefacente sulla qualità delle acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale - TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in grammi/litro totali). L’inadempimento agli obblighi predetti comporta l’immediata sospensione delle derivazioni, che possono essere riprese soltanto dopo un provvedimento espresso del competente ufficio del genio civile.

     5. Fino al 31 dicembre 2009, il limite volumetrico delle acque prelevabili per le derivazioni è calcolato sulla misura media annuale massima di 1 l/s sino alla superficie irrigata di 5 ettari e di 2 l/s per superficie superiore. I quantitativi massimi di acqua prelevata vengono verificati con le modalità di cui al comma 4. Tale limitazione non si applica ai pozzi, individuati dall’amministrazione regionale, per fronteggiare situazioni di carenza idrica mediante utilizzazione di risorse integrative delle ordinarie dotazioni dei pubblici acquedotti.

 

     Art. 8. (Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico).

     1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. E' riferibile all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

     2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Genio civile per i fini di cui all'art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     3. L'Ufficio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d'atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.

     4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera.

     5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

 

     Art. 9. (Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico).

     1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del Genio civile. A tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

     2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

 

     Art. 10. (Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee).

     1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

 

TITOLO IV

CANONI E SANZIONI

 

     Art. 11. (Canoni per le utenze).

     1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge n. 36 del 1994. Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale [14].

     2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila.

     3. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio.

 

     Art. 11 bis. (Destinazione dei canoni per le utenze) [15]

1. I canoni e la tassa regionale di cui all’articolo 11 sono destinati, al fine di incentivare il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica, secondo le previsioni e i criteri di riparto stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 1, lettera a bis), della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), come inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27.

2. La Regione, con il regolamento di cui al comma 1, aggiorna i canoni e la tassa prevista dall’articolo 11 al fine di conseguire l’obiettivo stabilito dal presente articolo.

 

     Art. 12. (Sanzioni).

     1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario.

     2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio.

     3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del Genio civile.

     4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell'art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di pertinenza.

 

     Art. 13. (Adempimenti delle imprese escavatrici).

     1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di commercio.

     2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 14. (Revisione delle utenze di acque sotterranee).

     1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775 del 1933.

     2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

 

     Art. 15. (Norme di carattere generale).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile [16].

     2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall'art. 4.

     3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

     4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI.

     5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.

     6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.

     7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.

     8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

 

     Art. 16. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19.

     2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n. 24 del 1983 sono abrogati.

 

     Art. 17. (Norme sulla tutela della pubblica incolumità).

     1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, ancorché il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.

     2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

 

     Art. 18. (Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche). [17]

 

     Art. 19. (Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi).

     1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale "Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico".

     2. E' istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.

     3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato ai lavori pubblici.

 

     Art 19 bis. (Norma transitoria). [18]

     1. Le norme della presente legge non si applicano agli impianti irrigui condotti direttamente dalla Regione per il tramite delle competenti strutture individuate nel tempo dalla Giunta regionale.

     2. Ai fini dell’unitario esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici regionali preposti alla gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica, comunicano agli Uffici del Genio civile competenti per territorio, per ogni singolo impianto, l’ubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo utilizzato, l’estensione dell’area agricola servita.

 

All. 1)

NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA, PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

 

1 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

 

1.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

     L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando:

     - utilizzo cui è finalizzata la ricerca;

     - dati anagrafici e fiscali della ditta istante;

     - identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;

     - estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.

 

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA

DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici)

OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

 

1.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

     All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

     In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.

     I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

 

1.3 - RELAZIONE TECNICA

     La relazione dovrà essere redatta fornendo:

     - notizie generali all'azienda interessata del progetto riportato al fabbisogno, idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque;

     - previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la profondità che si prevede di raggiungere;

     - motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca.

     Per ricerche di acqua da effettuare su siti ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto rilasciata dal Consorzio, competente per territorio, relativa alla compatibilità della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

     - In particolare, per le diverse tipologie d'utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, ecc., dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi.

     Per gli insediamenti turistico-residenziali dovranno essere allegate le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie, nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.

     Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità delle riserve idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del verificarsi dell'evento.

 

1.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

     Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

 

1.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

     Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

 

1.6 - ATTI INTEGRATIVI

     In fase d'istruttoria, gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, in presenza di:

     - particolari situazioni geomorfologiche della zona interessata dalla ricerca;

     - particolari situazioni a carico della falda idrica interessata;

     - particolari situazioni di profondità da raggiungere;

     - esistenza di altri pozzi nelle immediate vicinanze del sito oggetto della ricerca d'acqua;

     potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde idriche.

 

2 - CONCESSIONE ALLA ESTRAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE

 

2.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

     L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando:

     - dati anagrafici e fiscali della ditta istante;

     - riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acqua;

     - identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;

     - estensione dell'area interessata dal progetto irriguo;

     - uso per cui si richiede la concessione;

     - portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.;

     - volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc./anno.

 

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici)

OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

 

2.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

     All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

     In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.

     I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

 

2.3 - RELAZIONE TECNICA

     La relazione dovrà essere redatta fornendo:

     - l'effettiva consistenza dell'azienda interessata dal progetto irriguo, specificando:

     - le modalità di impiego delle acque da utilizzare;

     - caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;

     - caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento;

     - portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.

     - volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

 

2.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

     Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

 

2.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M.- (intero) scala 1:25000

     Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

 

2.6 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA

     La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra l'altro:

     - la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione;

     - i risultati, a trivellazione ultimata, della prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonché quanto previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11-03-1988.

 

2.7 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA

     Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante.

 

IL RICHIEDENTE PUO' FARE RIFERIMENTO A DOCUMENTI GIA' PRESENTATI CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA D'ACQUA

 

3 - PRESA D'ATTO PER LA RICERCA DI ACQUE PER USO DOMESTICO

 

3.1 - COMUNICAZIONE

     La comunicazione, in carta semplice, deve essere redatta indicando:

     - dati anagrafici e fiscali della ditta istante;

     - identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;

     la tipologia dell'uso domestico con l'indicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.

 

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA COMUNICATRICE

 

3.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

     All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.

 

3.3 - STRALCIO PLANIMETRICO

     Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

 

3.4 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

     Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.


[1] Comma così modificato dall’art. 33 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[2] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[3] Comma così sostituito dall’art. 52 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall’art. 52 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 25 nel testo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 36.

[9] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 2008, n. 9.

[14] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 2008, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 28.

[15] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[16] Il termine di cui al presente comma, già prorogato dall'art. 1 della L.R. 6 settembre 1999, n. 26, fissato al 31 dicembre 2009 dall'art. 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 10, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 17 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.

[17] Sostituisce il comma 4, art. 46 della L.R. 19 dicembre 1983, n. 24.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 33 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.