§ III.3.2 - L.R. 8 aprile 1975, n. 30. - Norme per la formazione
professionale del personale para-medico .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:08/04/1975
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione di scuole). - La Giunta regionale autorizza l'istituzione di scuole per la abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni [...]
Art. 2.  (Domanda di autorizzazione). - Gli enti che intendano istituire scuole per la formazione del personale esercente le professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie, [...]
Art. 3.   (Autorizzazione). - La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge [...]
Art. 4.  (Revoca dell'autorizzazione). - La Giunta regionale può revocare l'autorizzazione all'esercizio della scuola ovvero all'espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi [...]
Art. 5.  (Ammissione). - L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso  dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al superamento di un colloquio tendente ad [...]
Art. 6.  (Corsi di aggiornamento). - Gli enti autorizzati a gestire scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il personale già in possesso di una qualificazione [...]
Art. 7.  (Divieto di istituire scuole o corsi senza I'autorizzazione della regione). - E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle Università, [...]
Art. 8.  (Consiglio di gestione delle  scuole). - Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare l'autonomia funzionale.
Art. 9.  (Compiti del Consiglio di Gestione). - Spetta al Consiglio di gestione:
Art. 10.  (Gratuità dei corsi). - Le scuole istituite ai sensi dell'art. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli alunni i testi, le dispense e quant'altro occorra per la frequenza [...]
Art. 11. 
Art. 12.  (Attribuzione degli assegni di studio). - Hanno titolo alla partecipazione al concorso per l'attribuzione degli assegni di studio gli allievi - tranne quelli in posizione di comando - il cui reddito [...]


§ III.3.2 - L.R. 8 aprile 1975, n. 30. - Norme per la formazione

professionale del personale para-medico [1].

 

Art. 1. (Autorizzazione di scuole). - La Giunta regionale autorizza l'istituzione di scuole per la abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato.

     L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento.

     Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici al sensi dell'art. 24 del R.D. 16 agosto 1909, n. 615.

 

     Art. 2. (Domanda di autorizzazione). - Gli enti che intendano istituire scuole per la formazione del personale esercente le professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.

     L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli Enti ospedalieri ed agli Enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento nonchè agli Enti morali riconosciuti con D.P.R. da almeno 20 anni e che abbiano svolto corsi di formazione professionale socio-sanitari, a condizione però che l'Ente preveda nel regolamento della scuola il conseguimento del titolo a seguito di esame presso scuola dipendente da Ente pubblico.

     Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati:

   a) la deliberazione di istituzione della scuola;

   b) il regolamento della scuola adottato secondo uno schema-

tipo approvato dalla Giunta regionale;

   c) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata

ed allo svolgimento dei corsi;

   d) l'elenco per qualifica dei docenti secondo le singole materie di

insegnamento;

   e) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonché delle attrezzature

e degli impianti con le relative planimetrie;

   f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun

corso;

   g) il piano finanziario delle spese occorrenti per l'impianto ed il

funzionamento della scuola;

   h) l'indicazione dei servizi presso i quali gli allievi compiranno il

tirocinio pratico, qualora l'Ente non ne disponga direttamente.

     Alla predetta domanda deve, altresì, essere allegato il parere del Medico provinciale competente per territorio [2], nonché, nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto h), la attestazione dell'Ente presso il quale sarà svolto il tirocinio circa la propria disponibilità in ordine ai servizi da mettere a disposizione degli allievi.

 

     Art. 3.  (Autorizzazione). - La determinazione relativa alla istituzione della scuola viene assunta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale di sanità, di cui all'art. 7 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 28.

     Con la deliberazione di autorizzazione della scuola viene approvato il relativo regolamento e viene fissato il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle esigenze occupazionali del settore.

     A richiesta degli Enti interessati, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare annualmente le eventuali necessarie modificazioni del numero degli allievi da ammettere a ciascun corso.

 

     Art. 4. (Revoca dell'autorizzazione). - La Giunta regionale può revocare l'autorizzazione all'esercizio della scuola ovvero all'espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nell'organizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso.

     In tal caso i corsi in via di svolgimento, anche se pluriennali, debbono essere portati a compimento e la Giunta regionale potrà disporre che gli stessi vengano completati presso ente diverso da quello presso cui furono inizialmente istituiti.

 

     Art. 5. (Ammissione). - L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso  dei requisiti specifici previsti dalle vigenti leggi, è subordinata al superamento di un colloquio tendente ad accertare l'idoneità del candidato.

     Il colloquio viene sostenuto davanti al Consiglio di gestione della scuola.

 

     Art. 6. (Corsi di aggiornamento). - Gli enti autorizzati a gestire scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun operatore parasanitario ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

     Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

     La Giunta regionale approva il programma dei corsi e vigila sull'efficace espletamento degli stessi.

 

     Art. 7. (Divieto di istituire scuole o corsi senza I'autorizzazione della regione). - E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare nel territorio della Regione Puglia, senza l'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, scuole o corsi per la formazione o l'aggiornamento di personale parasanitario nelle qualifiche previste dalle leggi vigenti, in discipline che abbiano attinenza con la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e che comunque possano interessare l'attività parasanitaria.

 

     Art. 8. (Consiglio di gestione delle  scuole). - Le scuole di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30 sono gestite da un Consiglio con il compito di assicurare l'autonomia funzionale.

     Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall'Ente e può adottare autonomamente anche determinazioni di ordine finanziario nell'ambito dello stanziamento allo scopo assegnato dalla Regione.

     Tali atti sono recepiti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione da sottoporre ai controlli di legge.

     Il Consiglio di gestione è composto:

     - dal Presidente pro-tempore dell'Ente presso il quale è in funzione la scuola o da un consigliere delegato con funzioni di Presidente;

     - da un rappresentante del Comune in cui opera la scuola, designato dalla Giunta;

     - da un rappresentante designato dalla Giunta regionale;

     - da un rappresentante della Federazione lavoratori ospedalieri o, in mancanza, dell'organizzazione sindacale più rappresentativa, operante nell'ente che ha istituito la scuola;

     - da un rappresentante del Provveditorato agli Studi;

     - dai direttori didattici delle scuole;

     - dal direttore sanitario dell'Ente ospedaliero, ovvero, se trattasi di ente diverso, da un direttore sanitario di Ospedale.

     Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     Decorsi tre mesi dalla richiesta di designazione, il Consiglio di gestione può validamente insediarsi con la presenza della maggioranza dei componenti.

     Svolge le mansioni di segretario un funzionario dell'Ente che ha istituito la scuola o il corso incaricato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

     Ai componenti ed al segretario del Consiglio di gestione è dovuta una indennità di presenza di L. 10.000 a seduta per non più di dodici sedute annue.

     Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede il Consiglio di gestione compete il trattamento economico di missione dell'Ente di appartenenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

     Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione  il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

     L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa con provvedimento dell'Ente che ha istituito la scuola o il corso.

 

     Art. 9. (Compiti del Consiglio di Gestione). - Spetta al Consiglio di gestione:

     -  la nomina degli insegnanti;

     -  il controllo del numero delle ore di insegnamento;

     -  l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

     -  lo svolgimento del tirocinio;

     -  il controllo delle frequenze.

     Il regolamento della scuola determina gli ulteriori compiti e funzioni del Consiglio predetto.

 

     Art. 10. (Gratuità dei corsi). - Le scuole istituite ai sensi dell'art. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli alunni i testi, le dispense e quant'altro occorra per la frequenza che è obbligatoria e gratuita.

     La scuola può concedere a titolo di incentivazione, assegni di studio agli alunni frequentanti.

     Gli assegni di studio saranno determinati in numero non superiore al 50 % degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro Ente pubblico.

     L'ammontare annuo dell'assegno di studio sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale e sarà corrisposto in via posticipata.

 

     Art. 11. [3].

 

     Art. 12. (Attribuzione degli assegni di studio). - Hanno titolo alla partecipazione al concorso per l'attribuzione degli assegni di studio gli allievi - tranne quelli in posizione di comando - il cui reddito familiare, accertato con certificazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, non superi le   L. 3.600.000 annue.

     Per la procedura di concorso per la formazione della graduatoria si osserva la disciplina stabilita nel regolamento, di cui all'art. 9 della presente legge.

 

 


[1] Modificata ed integrata dalla L.R. n. 37/1977. Vedi anche L.R. n. 54/1978.

[2] Vedi L.R. n. 36/1984, art. 8.

[3] Abrogato dalla L.R. n. 37/1977, art. 8.