§ 6.1.210 - L.R. 29 dicembre 2006, n. 40.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:29/12/2006
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 6.1.210 - L.R. 29 dicembre 2006, n. 40. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2007.

(B.U. 4 gennaio 2007, n. 1).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2007 il bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2007, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 contenuti nel disegno di legge n. 380 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007- 2009) presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2006 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

     2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell’incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio Regionale.

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.