§ 6.1.173 - L.R. 24 dicembre 2002, n. 33.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:24/12/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 6.1.173 - L.R. 24 dicembre 2002, n. 33. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003.

(B.U. 24 dicembre 2002, n. 52 - suppl.).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, contenuti nel disegno di legge n. 469 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005) presentato al Consiglio regionale in data 27 novembre 2002, limitatamente ad un quinto degli stanziamenti.

     2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all’esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo, nonché gli stanziamenti disposti dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003) e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.

     3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.