Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 20/11/2002 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale IRPEF). |
Art. 2. (Reddito imponibile). |
§ 6.1.172 - L.R. 20 novembre 2002, n. 27.
Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF.
(B.U. 28 novembre 2002, n. 48).
Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale IRPEF).
1. Per l’anno 2003, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50, comma 3, del
Art. 2. (Reddito imponibile).
1. La maggiorazione dell’aliquota di cui all’articolo 1 non si applica ai redditi inferiori a Euro 10.329,14 per i quali permane l’aliquota dello 0,9 per cento sul reddito complessivo determinato con le modalità di cui all’articolo 1.