Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 05/08/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni). |
Art. 2. (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2001). |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 6.1.169 - L.R. 5 agosto 2002, n. 18. [1]
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002.
(B.U. 8 agosto 2002, n. 32 – suppl. n. 1).
Art. 1. (Variazioni).
1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della
Art. 2. (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2001).
1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2002, pari a euro 748.378.011,41, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base contenenti le economie su fondi statali o europei.
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegato A
Assestamento al Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2002 (Art. 1)
I documenti contabili di cui all’allegato A della Legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 dell’8 agosto 2002 (ndr).
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della