Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 20/12/2001 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio). |
Art. 2. (Urgenza). |
§ 6.1.163 - L.R. 20 dicembre 2001, n. 36. [1]
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2002 per la Regione.
(B.U. 27 dicembre 2001, n. 52).
Art. 1. (Esercizio provvisorio).
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 della
2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo nonché gli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 14 maggio 2001, n. 10 (Bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003) e 3 settembre 2001, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 e disposizioni finanziarie per gli anni 2002 e 2003), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.
3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.
Art. 2. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della