Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 22/01/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio). |
Art. 2. (Esercizio provvisorio degli enti dipendenti). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 6.1.153 - L.R. 22 gennaio 2001, n. 3. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2001 per la Regione.
(B.U. 26 gennaio 2001, n. 4 - S.O. n. 2).
Art. 1. (Esercizio provvisorio).
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della
2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, i capitoli del bilancio della Regione che attengono ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, quelli collegati all'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo nonché gli stanziamenti disposti dalle leggi regionali 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002) e 27 novembre 2000, n. 55 (Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002), limitatamente ai capitoli per spese di investimento in conto capitale.
3. Sono inoltre esclusi dai limiti di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.
Art. 2. (Esercizio provvisorio degli enti dipendenti).
1. Gli enti dipendenti dalla Regione sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della
2. Per gli enti per i quali non sia applicabile la norma dell'articolo 36 della
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Il termine del 31 marzo 2001 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2001 dall'art. 1 della