Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 27/11/2000 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni). |
Art. 2. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1999). |
Art. 3. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati). |
Art. 4. (Urgenza). |
§ 6.1.150 – L.R. 27 novembre 2000, n. 57. [1]
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l'anno 2001.
(B.U. 13 dicembre 2000, n. 50 - Suppl.).
Art. 1. (Variazioni).
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della
Art. 2. (Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1999).
1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 applicato al bilancio di previsione per l'anno 2000, nell'ammontare di lire 1.659.385.652.930 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all'allegato B.
Art. 3. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 è mantenuto il capitolo n. 15965 "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa riportati nell'allegato A della presente legge.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della
3. Le eventuali risorse necessarie al finanziamento di economie su fondi statali, così come segnalate nell'allegato B della presente legge, in eccedenza rispetto allo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, sono rinviate al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.
4. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 3, i capitoli 2700 delle entrate e 15965 delle spese vengono incrementati delle risorse necessarie. Agli oneri per i mutui eventualmente necessari si fa fronte con le risorse già iscritte nei relativi capitoli.
Art. 4. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Allegati
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della