Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 20/01/1999 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio). |
Art. 1 bis. |
Art. 2. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 6.1.131 – L.R. 20 gennaio 1999, n. 1. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli Enti dipendenti dalla Regione.
(B.U. 21 gennaio 1999, n. 3 - suppl.).
Art. 1. (Esercizio provvisorio).
1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 l'importo iscritto al capitolo 14.600 del disegno di legge n. 479 (Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999 - 2001) può essere autorizzato nei limiti di lire un miliardo.
Art. 2. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
ALLEGATO A (Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della