Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 14/01/1997 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti). |
Art. 2. (Urgenza). |
§ 6.1.104 – L.R. 14 gennaio 1997, n. 11. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1997 per gli Enti dipendenti dalla Regione.
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3).
Art. 1. (Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti).
1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 36 della
3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2 non è posto vincolo al dodicesimo sui capitoli nei quali sono iscritte somme afferenti al Piano triennale per l'Ambiente.
Art. 2. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della