§ 6.1.49 – L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:11/01/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 [...]
Art. 2.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 6.1.49 – L.R. 11 gennaio 1994, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994.

(B.U. 19 gennaio 1994, n. 3).

 

Art. 1.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1994, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, in ragione di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa e sempreché le spese siano urgenti ed indifferibili.

     2. Quanto previsto dal comma 1, ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, i cui bilanci devono essere approvati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.