Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 11/01/1994 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 [...] |
Art. 2. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte |
§ 6.1.49 – L.R. 11 gennaio 1994, n. 1. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994.
(B.U. 19 gennaio 1994, n. 3).
1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della
2. Quanto previsto dal comma 1, ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, i cui bilanci devono essere approvati con la legge di approvazione del bilancio regionale.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della